La Società di Avvisi Garantiti (in francese Provider) è una società per azioni semplificata con un capitale di 10.000 euro, iscritta nel registro del commercio e delle società della città di Parigi con il numero 832 987 630, la cui sede centrale è 10 Rue du Colosseum, 75008 Parigi (Francia).
Il Fornitore è un fornitore di una piattaforma di gestione delle recensioni dei consumatori il cui nome commerciale è “Società di avvisi garantiti” e che è accessibile all’indirizzo http://www.societe-des-avis-garantis.fr (la “Piattaforma”)
Il funzionamento tecnico di questa Piattaforma garantisce, in particolare, ai professionisti che la utilizzano e agli utenti di Internet che la consultano che gli avvisi lì pubblicati sono stati scritti da consumatori che hanno effettuato una transazione commerciale con il professionista interessato.
Si ritiene che il Trader sia stato a conoscenza dei requisiti tecnici sulla Piattaforma e delle presenti Condizioni di vendita e li abbia accettati senza restrizioni o prenotazioni.
Nell’ambito del suo dovere in buona fede, il Fornitore desidera informare il Trader che, parallelamente ai servizi di consulenza online offerti dalla Piattaforma, il Fornitore condivide le risorse umane con la società N2D (RCS Lyon 815 388 632), che fornisce consulenza in pubbliche relazioni, comunicazione e riferimento web. Il Fornitore si impegna, tuttavia, a non fare alcun uso o sfruttamento dei dati e delle informazioni commerciali del Commerciante a cui può avere accesso in relazione alla fornitura della Piattaforma per le attività proprie della società. L’accesso ai dati del Commerciante è specificato e in scatola all’articolo 5.3 delle presente Condizioni generali di vendita.
Poiché il Trader è pienamente informato della qualità del Fornitore, rinuncia espressamente, accettando le presente Condizioni generali di vendita, ad avvalersi in qualsiasi modo della mancanza di informazioni pre-contratto su di lui.
ARTICOLO 1 B) LA COMMISSIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 1 Definizioni
Ogni termine che inizia con una lettera maiuscola ha il significato indicato nella sua definizione, sia singolare che plurale:
“Acquirente” si riferisce ai consumatori che hanno effettuato una transazione commerciale con il Commerciante sul suo sito di e-commerce o da un negozio fisico.
“Avviso” si riferisce a un avviso presentato da un acquirente sulla sua esperienza di acquisto con il Commerciante o su un prodotto o servizio acquistato da tale Commerciante.
“Contenuto” si riferisce in particolare al contenuto delle Comunicazioni e, più in generale, a tutti i contenuti (segnali, scritti, immagini, suoni, messaggi) che possono finire ospitati sulla Piattaforma con qualsiasi mezzo.
“CGU” si riferisce alle Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma, disponibili online sul sito web.
“CGV” o “Contratto” si riferisce a questi termini e condizioni di vendita e ai suoi allegati.
“Trader” si riferisce al professionista che desidera beneficiare del Beneficio e che accetta il Contratto.
“Dati” si riferisce generalmente a tutte le informazioni e i dati contenuti nel database del commercio online del Commerciante e a cui il Fornitore può avere accesso in condizioni specifiche ai sensi dell’articolo 5.3.
“Servizio” si riferisce alla fornitura del Professionista della Piattaforma da parte del Fornitore, come definito all’articolo 7 del Contratto.
“Sito web” si riferisce al sito web della Piattaforma, accessibile al seguente indirizzo http://www.societe-des-avis-garantis.fr.
ARTICOLO 2 B) LA COMMISSIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 2 Oggetto
Il Contratto determina le condizioni alle quali il Fornitore fornisce al Commerciante, a pagamento, l’accesso alla Piattaforma consentendogli di raccogliere, moderare e diffondere le opinioni dei suoi Acquirenti.
ARTICOLO 3 B) LA COMMISSIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 3 ENTRA IN VIGORE E DURA IL CONTRATTO
Il Contratto entra in vigore dalla data dell’ordine del Commerciante o dall’inizio del suo periodo di prova, se necessario.
Il Contratto è concluso per una durata iniziale di un (1) mese, o di un (1) anno secondo la formula scelta e viene rinnovato successivamente mediante tacito rinnovo per la stessa durata, salvo in caso di risoluzione di cui all’articolo 10.
ARTICOLO 4 B) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ 4. CONDIZIONI FINANZIARIE
In cambio del Beneficio, e ad ogni inizio del periodo scelto dal Trader al momento del suo abbonamento (annuale o mensile), il Trader accetta di pagare il prezzo concordato alle condizioni tariffarie pubblicate sul Sito Web. I prezzi sono indicati in esenzione doganale (HT).
Il Fornitore può anche decidere di modificare il prezzo del Vantaggio. In questo caso, informerà il Trader in anticipo e con almeno un mese di anticipo, che può quindi decidere liberamente se accettare le nuove condizioni tariffarie o rifiutarle, decidendo così il Contratto.
Qualsiasi periodo (mese o anno a seconda dell’abbonamento scelto) iniziato rimane per intero dovuto, nonostante i casi di risoluzione di cui all’articolo 10.
Qualsiasi altro servizio che il Fornitore può offrire al Commerciante oltre al Beneficio, su sua iniziativa o su richiesta del Commerciante, sarà soggetto a un preventivo e a prezzi speciali. Questi CV si applicheranno a questi servizi, ferma restando l’applicazione di specifiche condizioni di vendita.
Salvo esplicita indicazione, nell’ambito di sconti o promozioni offerti su altri siti o su qualsiasi canale, questi non possono applicarsi a un abbonamento esistente o a un account che si è già abbonarsi alla Piattaforma.
ARTICOLO 5 B) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ 5. COME FUNZIONA LA PIATTAFORMA
5.1. Controllo giuridico del funzionamento della Piattaforma
La pubblicazione online delle recensioni dei consumatori è disciplinata dal diritto francese, e in particolare dal codice del consumo, le cui principali disposizioni sono incluse nell’appendice 1.
Il Trader riconosce e accetta che la Piattaforma è solo un mezzo tecnico che gli offre l’opportunità di soddisfare questi requisiti legali.
Alla luce di quanto sopra, al Fornitore potrebbe essere richiesto, in particolare, di evolvere il modo in cui la Piattaforma opera al fine di consentire ai Trader di adempiere ai propri obblighi legali con moderazione e pubblicazione degli Avvisi.
Di conseguenza, il Trader riconosce e accetta che il Fornitore può evolvere liberamente il modo in cui opera la Piattaforma e questi CV al fine di adempiere a eventuali nuovi obblighi legali, senza che il Trader possa obiettare.
Inoltre, il Trader si impegna, nell’ambito di una collaborazione attiva e in buona fede, a informare il Fornitore di eventuali modifiche che gli sembrerebbero utili affinché il Trader possa rispettare le normative, attuali o future, che sono di sua responsabilità nella raccolta, moderazione e pubblicazione degli Avvisi.
In ogni caso, il Trader è e rimane l’unico responsabile dell’uso che può decidere di fare della Piattaforma.
5.2. Specifiche funzionali della piattaforma
Le principali procedure operative della Piattaforma sono descritte nelle CGU della Piattaforma, al fine di fornire agli utenti informazioni eque, chiare e trasparenti su come funziona.
Il Trader riconosce di aver letto queste specifiche funzionali e le accetta senza riserve. Le CGU sono disponibili in qualsiasi momento sul sito web all’https://www.societe-des-avis-garantis.fr/cgu/.
Gli URC possono anche essere soggetti a modifiche da parte del Fornitore per adempiere a eventuali nuovi obblighi di legge, senza che il Trader possa opporsi all’applicazione delle CGU nella loro versione più recente.
5.3. Accesso ai dati
Il Trader autorizza il Fornitore ad accedere, estrarre, detenere e riprodurre i propri Dati sulla Piattaforma, al solo scopo di fornire i servizi soggetti al CGV.
I dati a cui il Fornitore sarà in grado di accedere, estrarre, tenere e riprodurre includeranno:
- Informazioni sul cliente che ha effettuato un ordine (la sua e-mail, il suo nome, il suo nome). Questi dati sono necessari per:
- invitare il cliente, tramite e-mail personale, a presentare un avviso online dopo il suo ordine;
- Identificare il cliente come aver effettivamente effettuato un ordine con il Commerciante;
- Conservare l’identità dell’autore di un Avviso depositato sulla Piattaforma;
- per mostrare il suo nome sulla Piattaforma.
- Informazioni sugli ordini (il nome dei prodotti ordinati, i codici EAN dei prodotti ordinati). Questi dati sono necessari per:
- Verificare che il cliente sta presentando un avviso su un prodotto che ha effettivamente acquistato;
- Pubblicare il nome del prodotto sulla piattaforma
- così come qualsiasi altro tipo di dati che sarebbe necessario per fornire funzionalità e servizi relativi alla Piattaforma.
Il Fornitore si impegna ad accedere, estrarre, detenere e riprodurre solo i dati necessari al corretto funzionamento della Piattaforma e alla fornitura dei servizi offerti.
Occasionalmente, e per i servizi quotati (configurazione, manutenzione, ecc.), il Fornitore sarà in grado di accedere a un numero maggiore di dati. Questo accesso sarà sempre effettuato con la preventiva autorizzazione del Trader (configurazione, manutenzione, ecc.) e solo per scopi tecnici, il Fornitore che si proibisce di conservare qualsiasi copia al termine di questi servizi.
Il Fornitore si impegna a non divulgare i Dati inediti sulla Piattaforma a terzi, diversi dai propri dipendenti o agenti che hanno bisogno di conoscerli al fine di fornire i servizi soggetti di questi CV.
Le recensioni e i dati correlati, tuttavia, possono essere condivisi con una terza parte quando è nell’interesse del Commerciante (ad esempio, pubblicare recensioni su Google).
5.4. Convenzione di prova
Le parti riconoscono il valore probatorio dei dati informatizzati scambiati tra loro sulla piattaforma. Il Trader riconosce espressamente:
- Il valore contrattuale e la validità di qualsiasi accettazione effettuata dalla Piattaforma, una volta connessa utilizzando i suoi identificatori;
- I registri della piattaforma e i registri di accesso ai dati fanno fede tra le parti.
I registri computerizzati, memorizzati nei sistemi informatici del Fornitore in condizioni di sicurezza ragionevoli, sono considerati prove di comunicazioni tra le parti.
ARTICOLO 6 B) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ 6. OBBLIGHI DELL’OPERATORE ECONOMICO
Il Commerciante accetta di pagare il prezzo concordato del Servizio al momento del suo ordine e ad ogni rinnovo del Contratto, ai sensi dell’articolo 4.
Il Trader riconosce di essere pienamente responsabile del suo utilizzo della Piattaforma e, in quanto tale, si impegna a utilizzare la Piattaforma in modo legale, responsabile, etico ed equo, soprattutto nell’esercizio del suo controllo editoriale sugli Avvisi. In particolare, il Commerciante si proibisce in particolare:
– utilizzare qualsiasi procedura che gli consenta di presentare avvisi sulla Piattaforma stessa;
– commettere abusi nel suo controllo editoriale al fine di escludere dalla pubblicazione talune Comunicazioni solo per il fatto che il loro contenuto o la loro valutazione possono causare una diminuzione del suo rating;
– contravvenire in generale agli obblighi giuridici di lui e più specificamente a quelli richiamati nell’appendice 1;
Inoltre, il Trader garantisce, prima della loro pubblicazione, che gli Avvisi e i Contenuti sui quali ha il controllo editoriale non siano, tra le altre cose:
– contrario alla legge, all’ordine pubblico o alla buona morale;
– costituire reati o illeciti;
– incitamento all’odio violento, discriminante o negazione (razziale, religioso, politico);
– abusivo o diffamatorio;
– violare la privacy di terzi;
– lesiva della reputazione di altri concorrenti.
In caso di richiesta di importazione o importazione, fatta dal Commerciante al Fornitore, di avvisi raccolti con un altro mezzo, il Commerciante si impegna a che tali avvisi siano legittimi e di essere il proprietario.
Qualsiasi abuso significativo e/o ripetuto da parte del Trader o qualsiasi violazione dei suoi obblighi che possa comportare un danno all’Immagine e alla Notorietà del Fornitore può comportare la risoluzione del Contratto, alle condizioni di cui all’articolo 10.3.
ARTICOLO 7 B) IL CONSIGLIO DI PRIMO OBBLIGHI DEL FORNITORE
Il Fornitore si impegna a fornire al Commerciante il Servizio per tutta la durata del Contratto, consistente in:
– generare codici che consentano agli Acquirenti di scrivere un Avviso di Piattaforma;
– conservare gli Avvisi ricevuti;
– fornire l’accesso riservato al Commerciante per la gestione degli Avvisi ricevuti (controllo, moderazione, pubblicazione degli avvisi);
– fornire widget/API di visualizzazione che devono essere configurati dal Provider.
L’azione del Fornitore è limitata ai servizi sopra descritti, o cioè servizi in cui il Fornitore svolge un ruolo puramente tecnico, automatico e passivo, escludendo qualsiasi intervento o precedente controllo editoriale o umano sul Contenuto. In qualità di ospite ai sensi della legge 2004-575 del 21 giugno 2004 per la fiducia nell’economia digitale, il Fornitore potrebbe essere obbligato a ritirarsi e/o rendere impossibile l’accesso a contenuti che gli sarebbero stati segnalati come di natura illegale.
Il Fornitore farà del suo meglio per garantire la disponibilità della Piattaforma. Tuttavia, il Trader è informato che la Piattaforma non è soggetta ad alcun obbligo permanente di disponibilità, accessibilità o prestazioni, soprattutto data la natura instabile
reti e il rischio di attacchi e/o virus informatici. Pertanto, il Fornitore non può essere ritenuto responsabile del possibile impatto di questa indisponibilità sulle attività del Commerciante.
Il Richiedente si riserva la possibilità di sospendere l’esecuzione del Beneficio in qualsiasi momento in caso di inadempienza del Commerciante, fatti salvi i casi di risoluzione di cui all’articolo 10.
ARTICOLO 8 B) LA COMMISSIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 8 DONAZIONE PERSONALE
Affidando l’hosting delle Comunicazioni al Fornitore, il Trader riconosce e accetta che il Fornitore debba incidentalmente ospitare alcuni dati personali degli Acquirenti, per conto del Commerciante.
Il Trader rimane tuttavia responsabile del trattamento di questi dati personali, poiché il Fornitore può agire solo su istruzione del commerciante e solo per questioni puramente tecniche relative all’hosting di questi dati. Di conseguenza, gli Acquirenti eserciteranno il loro diritto direttamente al Trader, in qualità di responsabile dell’elaborazione.
Il Fornitore si impegna ad attuare adeguate misure tecniche e organizzative per garantire la tutela dei diritti delle persone i cui dati personali sono raccolti. In particolare, il Fornitore si impegna a garantire che tali dati sia ospitati all’interno dell’Unione Europea.
ARTICOLO 9 B) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ RESPONSABILITÀ – LIMITAZIONE
Il Fornitore non può essere ritenuto responsabile per danni indiretti come danni commerciali, perdita di clienti, disturbi commerciali, perdita di profitti, perdita di marchio subita dal Trader a seguito dell’uso della Piattaforma.
Se il Trader subisce un danno direttamente dall’esecuzione del Contratto, l’importo dei danni che il Fornitore potrebbe essere condannato a pagarlo sarà espressamente limitato all’importo delle somme pagate dal Trader, per un massimo di un anno. In ogni caso, il Trader è tenuto a svolgere tutte le diligence necessarie al fine di ridurre il danno subito.
Il Trader riconosce di essere pienamente responsabile del suo utilizzo della Piattaforma. Di conseguenza, il Trader sopporterà tutti i danni a cui il Fornitore potrebbe essere assegnato a seguito dell’utilizzo della Piattaforma da parte del Trader a danno di terzi, non appena la loro condanna diventa definitiva, nonché il risarcimento e le spese di qualsiasi tipo spesi dal Fornitore per difendersi. , compresi i costi di consulenza.
ARTICOLO 10 B) LA COMMISSIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 10. Terminazione
10.1. Cancellazione da parte del Commerciante
Il Commerciante ha la possibilità di risolvere il Contratto notificando al Fornitore tramite semplice e-mail l’indirizzo [email protected]. Questa risoluzione deve essere completata almeno 72 ore prima del rinnovo dell’abbonamento o della fine del periodo di prova, se necessario. Se la risoluzione avviene meno di 72 ore prima della data di rinnovo, la risoluzione avrà luogo solo alla fine della data di scadenza successiva e il prezzo del Beneficio sarà dovuto.
10.2. Risoluzione in caso di inadempienza
In caso di inadempienza di un commerciante, il Fornitore avrà il diritto di sospendere il proprio Vantaggio e vietare l’accesso all’interfaccia amministrativa della Piattaforma al Commerciante fino a quando il Commerciante non regola la situazione. Dopo un periodo di un (1) mese, il Fornitore avrà anche il diritto di portare offline gli Avvisi pubblicati.
10.3. Licenziamento per cattiva condotta
Il Fornitore sarà in grado di risolvere unilateralmente il Contratto in caso di violazione da parte del Trader dei suoi obblighi definiti all’articolo 6, senza che il Trader possa richiedere alcun risarcimento.
10.4. Reversibilità
Per tutte le ipotesi di risoluzione ai sensi del Contratto, il Trader potrà richiedere la portabilità degli Avvisi da parte del Servizio in formato riutilizzabile e standard (formato CSV). Questa prestazione non è inclusa nel beneficio e costituisce un vantaggio supplementare ai sensi della sezione 4 del contratto.
ARTICOLO 11 B) IL CONSIGLIO DI PRIMO STATO FORZA MAGGIORE
In caso di evento al di fuori della volontà delle Parti, rendendo l’esecuzione del Contratto pericolosa o in gran parte squilibrata, sarà sospesa o addirittura revocata su iniziativa di una delle Parti, espressa con lettera raccomandata con riconoscimento all’altra Parte, se non è possibile alcun risultato in tempi ragionevoli e al massimo entro 3 mesi dalla presente lettera.
Ciò sarà particolarmente importante in caso di incendio, sciopero, blocco, inondazioni, calamità naturali, guerra, sommossa, requisizione, decisione del governo, blocco o interruzione parziale o totale dei servizi di telecomunicazione o delle reti elettriche, o più in generale di qualsiasi altro evento di forza maggiore mantenuto dalla giurisprudenza.
Nessuna delle parti può essere ritenuta responsabile per qualsiasi violazione derivante dal verificarsi di tale evento e non può comportare il pagamento di danni o sanzioni tardive.
ARTICOLO 12 B) LA COMMISSIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 12. Assicurazione
Ciascuna delle parti dichiara di detrarre una polizza assicurativa sottoscritta presso una società notoriamente solvibile, specifica e adattata ai suoi servizi, che copre la sua responsabilità civile professionale e garantisce le conseguenze pecuniarie di tale responsabilità derivanti da un danno personale, materiale, immateriale o meno per un importo sufficiente di garanzia ai sensi degli impegni assunti nell’ambito del contratto.
ARTICOLO 13 B) IL CONSIGLIO DI PRIMO STATO INDIPENDENZA DELLE CLAUSOLE
In caso di difficoltà nell’interpretazione di uno qualsiasi dei titoli al vertice dei termini del Contratto e delle clausole che contengono, i titoli saranno dichiarati inesistenti.
Se una o più clausole o clausole del Contratto sono dichiarate non valide o dichiarate nulle ai sensi della legge, del regolamento o della decisione finale di un tribunale competente, le altre clausole e clausole manterranno la loro piena forza e validità.
ARTICOLO 14 B) IL CONSIGLIO DI PRIMO STATO Deroghe
Il fatto che una delle parti non rivendichi l’applicazione di alcuna clausola del Contratto né acconsenta alla sua inessessità, permanente o temporanea, non può essere interpretato come una rinuncia da parte di tale parte ai diritti che le confluiscono da tale clausola.
ARTICOLO 15 B) IL CONSIGLIO DI PRIMO STATO DIRITTO APPLICABILE – COMPETENZA
Il contratto è soggetto alle disposizioni del diritto francese.
Qualsiasi controversia o contestazione che potrebbe derivare dall’esecuzione del Contratto che non avrebbe potuto essere oggetto di un accordo amichevole rientra nella competenza esclusiva dei tribunali di Lione, nonostante la pluralità di imputati o ricorsi per garanzia, anche per procedimenti di emergenza o procedure di conservatorio di riferimento o di domanda.
ARTICOLO 16 B) IL CONSIGLIO DI PRIMO STATO RISPETTO PER IL RGPD
L’operatore economico si impegna a rispettare le normative generali sulla protezione dei dati.
In quanto tale, si impegna ad ottenere esplicitamente il consenso del suo cliente prima della raccolta dei dati personali che saranno trasmessi alla Società di Avvisi Garantiti.
Il Trader si impegna inoltre a comunicare al proprio cliente le seguenti informazioni:
- La durata di conservazione dei dati personali: ora legale dalla data di richiesta di uscita dei dati personali dell’utente con qualsiasi mezzo appropriato.
- I recapiti del DPO della Società degli Avvisi Garantiti:
Nicolas DUVAL
10 Colosseo – 75008 Parigi – FRANCIA
[email protected]
- Lo scopo del trattamento: raccogliere avvisi sull’esperienza di acquisto e pubblicare l’avviso accompagnato dal nome inserito durante l’ordine, la prima lettera del nome e le date dell’ordine, la presentazione dell’avviso e gli eventuali aggiornamenti dell’avviso.
In caso di non conformità segnalata alla RGPD (raccolta del consenso e delle informazioni del cliente del Commerciante in merito al trattamento dei suoi dati), il Fornitore può recedere dal contratto di diritto.
Appendice 1. Riferimenti giuridici
Articolo L111-7-2 del codice del consumo
Fatti salvi gli obblighi di divulgazione ai sensi dell’articolo 19 della legge 2004-575 del 21 giugno 2004 per la fiducia nell’economia digitale e degli articoli L. 111-7 e L. 111-7-1 del presente codice, ogni persona fisica o giuridica la cui attività consiste, in qualità di principale o incidentale, nella raccolta, moderazione o diffusione di comunicazioni online da parte dei consumatori è tenuta a fornire agli utenti informazioni eque , chiaro e trasparente su come pubblicare ed elaborare avvisi online.
Specifica se questi avvisi sono soggetti o meno a revisione e, in caso affermativo, indica le caratteristiche principali del controllo implementato.
Mostra la data dell’avviso ed eventuali aggiornamenti.
Informa i consumatori il cui avviso online non è stato pubblicato come motivi del suo rifiuto.
Implementa una funzione gratuita che consente ai responsabili di prodotti o servizi soggetti a un avviso online di segnalare dubbi sull’autenticità della presente informativa, a condizione che il presente rapporto sia motivato.
Un decreto, adottato su consiglio della Commissione nazionale per le tecnologie e le libertà dell’informazione, stabilisce i termini e il contenuto di tali informazioni.